"Che le cose siano così, non vuol dire che debbano andare così. Solo che, quando si tratta di rimboccarsi le maniche e incominciare a cambiare,

vi è un prezzo da pagare, ed è allora che la stragrande maggioranza preferisce lamentarsi piuttosto che fare."

Giovanni Falcone

 

STATUTO DELCOMITATO SPONTANEO DI VOLONTARIATO DENOMINATO “AMICI DEL PARCO V11 EUR”

 

ARTICOLO 1. COSTITUZIONE, SEDE, NATURA E DURATA, STATUTO, SCOPO E FINALITA’.

ART.1.1 – COSTITUZIONE

Su iniziativa spontanea di un gruppo di cittadini residenti in Roma EUR, viene costituito un Comitato cittadino di Quartiere (CdQ) denominato “Amici del parco V11 EUR”, in seguito chiamato per brevità “Comitato”, incentrato sul parco “V11”, sito tra Viale Aldo Ballarin e Via Renato Cesarini, ed esteso alle aree limitrofe del territorio “Tre Fontane”.

ART.1.2– SEDE

La sede legale viene fissata provvisoriamente in Via Renato Cesarini, 101 – Scala A – Int.1 – 00142 Roma presso la residenza del Presidente del Comitato. Sarà cura del Consiglio Esecutivo del Comitato scegliere la sede definitiva del Comitato (qualora vi sia la copertura economica o se ne renda disponibile una a titolo gratuito).

ART.1.3 – NATURA E DURATA

L'associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, a carattere volontario e spontaneo, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. Il Comitato non svolge quindi alcuna azione di sostegno di organizzazioni politiche, di gruppi o di single persone in vista o in occasione di consultazioni elettorali. Il Comitato non ha scopo di lucro e trae i mezzi materiali per la sua attivita’ unicamente dal contributo degli aderenti e da quanti ne condividano l’azione; svolge soltanto attività di interesse generale, quindi non svolge attivita’ di tutela, patrocinio o sostegno di interessi privati.

Nel caso di registrazione del Comitato come "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" (ONLUS) verrà utilizzata, nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" ovvero l'acronimo “ONLUS”.

ART.1.4 – STATUTO

Lo statuto costituisce la regola fondamentale dell’associazione e vincola gli aderenti alla sua osservanza.

ART.1.5 – SCOPO E FINALITA’

Il Comitato ha come finalità principale la tutela e la promozione civica, ambientale, sociale e culturale del Quartiere; operando per i cittadini di ogni età, favorisce lo sviluppo del tessuto sociale attraverso la collaborazione con le altre associazioni presenti nel territorio, il dialogo con gli enti locali e gli organismi della pubblica amministrazione. In ogni caso il Comitato persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale come previsto dalla vigente normativa concernente le ONLUS; ne deriva il divieto di svolgere attività diverse da quelle previste da tale normativa, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

Il Comitato persegue queste finalità attraverso le seguenti azioni:

  • tutelare e migliorare le condizioni di vita del quartiere a cominciare dal parco “V11” e dalle aree limitrofe del comprensorio “Tre Fontane Nord”, rispettando in primis le norme civiche ed ambientali, quali la tutela del bene pubblico, il decoro, la pulizia e l’igiene;
  • salvaguardare e sviluppare le risorse ambientali, territoriali e naturali valorizzando il patrimonio naturale, storico ed artistico;
  • valorizzare e tutelare il territorio, i siti archeologici ed i beni storico-culturali in esso presenti;
  • incentivare la vita sociale del quartiere;
  • valorizzare i processi di conoscenza, scambio e collaborazione tra le diverse organizzazioni operanti sul territorio con finalità analoghe a quelle predette.

A questo scopo gli organizzatori si dichiarano intenzionati a promuovere ogni iniziativa, utile e necessaria, volta a tutelare il territorio, l’ambiente, la salute e la qualità della vita dei cittadini, nonché il decoro cittadino attraverso la partecipazione attiva della comunità locale. In particolare a:

  • conservare l’area interessata nelle migliori condizioni possibili compatibilmente con la partecipazione e le disponibilità economiche;
  • segnalare alle competenti autorità proposte per il miglioramento urbanistico, ambientale, culturale e sociale della zona nell'interesse degli abitanti e del pubblico in generale;
  • procedere alla elaborazione ed attuazione di istanze, proposizioni e forme di partecipazione popolare orientate al perseguimento dello scopo statutario;
  • valorizzare il tessuto sociale con la programmazione e l’organizzazione di iniziative educative, ambientali, culturali e ricreative aperte al contributo e alla partecipazione dei residenti nel quartiere;
  • promuovere la diffusione presso l’opinione pubblica di informazioni e di proposte sulle questioni interessanti la comunità civile;
  • raccogliere ed elaborare le proposte e le esigenze che provengono dai cittadini per il loro eventuale inoltro agli organismi che governano la collettività;
  • collaborare, ove possibile, con l’amm.ne comunale, la Pro Loco ed altri enti pubblici;
  • coordinare la propria azione con quella di altri comitati ed associazioni che perseguono analoghe finalità;
  • promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento dell’oggetto associativo e a favorire la vita associativa
  • rendersi reperibili e coordinarsi tramite il proprio indirizzo di posta elettronica e l’eventuale realizzazione di un sito internet anche come luogo di proposte , d'incontro e scambio d'idee e informazioni.

In sintesi il Comitato potrà svolgere qualsiasi attività ambientale, educativa, sociale, culturale e ricreativa per il raggiungimento dei propri fini.

 

ARTICOLO 2. AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI, DIRITTI E DOVERI DEI SOCI, QUOTA ASSOCIATIVA.

ART.2.1 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Requisito per iscriversi al Comitato è il raggiungimento della maggiore età e la residenza o la dimora (da dimostrarsi tramite opportuna documentazione) nell’VIII Municipio.

L’ammissione dei soci ordinari e’ decisa a maggioranza dal Consiglio Esecutivo del Comitato tramite domanda scritta. Il Consiglio ha la facoltà di rifiutare l’adesione sia all’atto della sottoscrizione che successivamente, previa comunicazione e giustificazione scritta all’interessato.

Sono soci dell'Associazione le persone fisiche che, dichiarando di condividerne gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte, a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio Esecutivo, a fronte del versamento della quota sociale. Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.

I soci svolgono la propria attività nel comitato in maniera non temporanea, in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

L’associato decade automaticamente dalla qualità di socio se non provvede a versare, nei termini e nei modi fissati dallo statuto e dal Consiglio Esecutivo, i contributi ordinari. Può essere escluso l’associato che commette azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell’associazione e che manca gravemente ai doveri enunciati.

ART.2.2 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale fissata annualmente dal Consiglio Esecutivo. Ogni socio ha il diritto di:

  • partecipare al Consiglio Esecutivo (leggasi Assemblea Generale del Comitato se i soci sono in numero superiore a 10) e di votare direttamente o per delega;
  • conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
  • partecipare alle attività promosse dall'associazione.

Ogni socio ha il dovere di:

  • operare nell’interesse dell’associazione e per il perseguimento dei suoi scopi;
  • osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dal Consiglio Esecutivo;
  • impegnarsi attivamente e correttamente nella vita associativa.

In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto.

ART.2.3 – QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato, non è soggetta a rivalutazione ed è deliberata dal Consiglio Esecutivo. La quota associativa deve essere versata annualmente entro il 1 febbraio dell’anno di riferimento.

 

ARTICOLO 3. PATRIMONIO, ORGANI, BILANCIO, INCOMPATIBILITA’.

ART.3.1 – PATRIMONIO ED EVENTUALI UTILI DI GESTIONE, FONDI, RISERVE O CAPITALE

Il Patrimonio del Comitato sarà formato dalle quote di iscrizione dei soci che saranno versate nella quantità fissata annualmente dal Consiglio Esecutivo, dalle contribuzioni e donazioni volontarie che, in considerazione del fine del Comitato, dovessero allo stesso pervenire da Enti, società e privati.

Nel caso venissero realizzati utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la gestione del Comitato è fatto espresso divieto di distribuirli anche in modo indiretto. Essi verranno impiegati per la realizzazione di altre attività come definite nell'Art.1.5. (Scopo e finalità); gli avanzi di gestione dell'anno precedente verranno messi a bilancio per la realizzazione delle attività dell'anno successivo.

ART.3.1 – ORGANI

Organi del Comitato sono : il Presidente, il Vice Presidente ed il Consiglio Esecutivo; qualora si superi il numero di 10 soci verrà modificato il presente statuto e saranno istituite le seguenti figure: Segretario, Tesoriere, Assemblea Generale del Comitato (la quale provvederà a votare il Consiglio Esecutivo tra tutti i soci in regola con l’Associazione).

ART.3.2.1 - IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta ad ogni effetto di legge il Comitato nei confronti dei terzi; appone il suo visto su tutti gli atti del Comitato. Il Presidente esegue le disposizioni del Consiglio Esecutivo. Dopo il primo anno di vita del Comitato, il Presidente viene eletto dal Consiglio Esecutivo con mandato annuale rinnovabile. Il Presidente nomina, tra i membri del Consiglio, il Vice-Presidente e, qualora applicabile, il Segretario ed il Tesoriere.

ART.3.2.2 - IL VICE-PRESIDENTE

Il Vice-Presidente supplisce il Presidente in tutte le sue funzioni, in caso di sua assenza e/o vacanza. Sostituisce il Presidente in particolari sue funzioni, qualora delegato.

ART.3.2.3 - IL CONSIGLIO ESECUTIVO

Il Consiglio Esecutivo si riunisce almeno 1 volta all’anno ed è formato da 10 soci, eletti dall'Assemblea Generale del Comitato (qualora i soci siano in numero superiore a 10 unità). I membri durano in carica un anno, con possibilità di rielezione.

Il Consiglio potrà deliberare solo in presenza di almeno il 50% dei suoi componenti. Le sedute del Consiglio saranno fissate con apposito calendario annuale da comunicarsi via email ai soci con un anticipo almeno settimanale. Il Consiglio si riunisce altresì tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno il 50% dei suoi membri. In caso di estrema urgenza, il Consiglio può essere convocato anche mediante comunicazione telefonica a tutti i suoi componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto di diritto dal Presidente del Comitato, in sua assenza dal Vice-Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente più anziano di età dei presenti.

Per ogni seduta consigliare verrà redatto un apposito verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente ed inviato a tutti i soci. Il Consiglio stila un programma di massima (o di dettaglio ove possibile) e l’eventuale regolamento per il funzionamento dello stesso, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci. Il Consiglio può inoltre apportare modifiche allo Statuto (secondo le modalità previste nell’art.4.1).

ART.3.3 – BILANCIO

Il Consiglio deve approvare annualmente il bilancio consultivo (o rendiconto) chiuso al 31 dicembre di ogni anno, e quello preventivo, redatti dal Tesoriere entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

ART.3.3 - INCOMPATIBILITÀ

Le cariche di Presidente, Vice-Presidente, Segretario, di Tesoriere e membro del Consiglio Esecutivo del Comitato sono incompatibili con quelle di Presidente, Assessore e/o Consigliere dell’VIII Municipio o del Comune di Roma Capitale.

 

ARTICOLO 4. MODIFICA DELLO STATUTO, SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE DEL COMITATO, RINVIO.

ART.4.1 – MODIFICA DELLO STATUTO

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea o al Comitato Esecutivo da uno degli organi o da almeno un quarto dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea (o dal Consiglio Esecutivo se i soci sono non superiori a 10 unità) con la presenza di almeno due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza degli associati.

ART.4.2 – SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE DEL COMITATO

Il Comitato verrà ad estinzione con l'esaurimento dello scopo, per insufficienza dei fondi raccolti, ovvero quando vengano a mancare tutti i componenti del Consiglio Esecutivo (o dell’Assemblea Generale se in numero superior a 10).

Lo scioglimento, e quindi la liquidazione dell'associazione, può essere proposto dal Consiglio Esecutivo e approvata, con la presenza di almeno due terzi dei soci e il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli associati.

I componenti convengono che nel caso in cui si verifichi l'estinzione del Comitato per una delle cause sopra indicate, gli eventuali fondi residui, costituiti con le quote di iscrizione e con le donazioni, siano devolute ad altre ONLUS, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662, fatte salve le eventuali spese di estinzione del Comitato.

ART.4.3 - RINVIO

Per quanto non specificatamente disposto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi in materia.
Letto, firmato e sottoscritto dal Presidente, Vice Presidente e Segretario dell’Assemblea:

Alessandro Concari (Presidente)

Hassan Rahimi, (Vice-Presidente) 

------------------ (Segretario)